L'autonomia, titolarità e responsabilità professionale del fisioterapista è sancita dalle leggi vigenti che ne regolano l'esercizio professionale rappresentate dal Decreto Ministeriale n. 741/1994, Legge n. 42/99, Legge n. 251/2000, Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia, Codice Deontologico.
Sentenze a qualsiasi livello non cancellano queste leggi di riferimento e molto spesso entrano in contraddizione con altre sentenze dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato come quella emessa da quest'ultimo sul Decreto Farmacie che dice, testualmente:
"In primo luogo, a fronte della contestata “violazione di asseriti diritti dello specialista”, (in medicina fisica e riabilitativa, il fisiatra – ndr) non vengono indicate “le norme che detto diritto avrebbero consacrato, per la semplice ragione che non esistono. Non esiste infatti una norma che imponga al fisioterapista, allorché eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista”.
Alla luce di quanto sopra continuiamo ad operare secondo legge e coscienza.
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